Associazione di promozione sociale FairMenti

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Aps FairMenti
sede legale: via Mario Roselli Cecconi n.4
50127 Firenze (FI)
cf. 94245320489
P. iva 06549870480

SEDE, COSTITUZIONE, DURATA, OGGETTO SOCIALE

ART.1 – Ai sensi della legge n. 383 del 7 dicembre 2000 è costituita l’Associazione di Promozione Sociale denominata “FairMenti”.

ART. 2 – L’Associazione ha sede legale in Firenze (Fi), via M.R. Cecconi n. 4 e sede operativa in Firenze (Fi) via Modigliani n. 51; l’Associazione ha durata a tempo indeterminato.

ART. 3 – L’Associazione non ha fini di lucro. È vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale, durante la vita dell’Associazione, (salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposti dalla legge). È fatto obbligo di reinvestire l’eventuale avanzo di gestione a favore di attività istituzionali statutariamente previste.

ART. 4 – L’Associazione, basata sui principi di democrazia ed uguaglianza, si pone come scopo statuario ed attività istituzionale la promozione del commercio equosolidale e biologico; degli stili di vita sostenibili; della promozione e salvaguardia dell’ambiente. L’Associazione potrà svolgere attività accessorie che si considerano integrative e funzionali allo sviluppo dell’attività istituzionale quali: laboratori per bambini e adulti sul commercio equo e solidale, gli stili di vita sostenibili, la multiculturalità, la raccolta differenziata; servizi di condivisione degli spazi di lavoro (coworking) con privati e liberi professionisti che appoggiano e sostengono l’attività dell’Associazione; organizzazione di eventi culturali, sociali, sportivi; catering equo e biologico. In qualsiasi caso l’Associazione potrà compiere operazioni di carattere mobiliare, immobiliare, commerciale e finanziario, ritenuta necessaria per il raggiungimento degli scopi sociali; potrà altresì operare in collaborazione con altri Enti, Istituzioni e soggetti sia pubblici che privati.

ASSOCIATI

ART. 5 – Possono far parte dell’Associazione tutti coloro i quali, condividendo le finalità del presente Statuto, intendono partecipare alle attività organizzate dall’Associazione per il raggiungimento delle stesse.

ART. 6 – Per essere ammessi ad associato è necessario presentare all’Assemblea domanda di adesione all’Associazione con l’osservanza delle seguenti modalità ed indicazioni: – indicare nome e cognome, luogo e data di nascita, luogo di residenza; – dichiarare di attenersi al presente Statuto ed alle deliberazioni degli organi sociali. È compito dell’Assemblea dell’Associazione deliberare, entro trenta giorni su tale domanda. In caso di non ammissione l’interessato potrà presentare ricorso, entro i successivi trenta giorni all’Assemblea stessa la quale, nella sua prima convocazione, si pronuncerà in modo definitivo.

ART. 7 – Gli Associati hanno diritto a ricevere all’atto dell’ammissione, la tessera sociale di validità di un anno, di usufruire di tutte le strutture, dei servizi, delle attività, delle prestazioni e provvidenze attuate dall’Associazione, nonché di intervenire con diritto di voto nelle assemblee.

ART. 8 – Gli associati sono tenuti al pagamento della quota annuale di associazione, stabilita dal Consiglio Direttivo, all’osservanza dello Statuto e delle deliberazioni prese dagli organi sociali, e al pagamento di quote straordinarie ad integrazione del fondo sociale.

ART. 9 – Gli associati sono espulsi per i seguenti motivi: – quando non ottemperino alle disposizioni del presente Statuto, ai Regolamenti interni o alle deliberazioni prese dagli organi sociali; – quando si rendano morosi del pagamento della tessera e delle quote sociali senza giustificato motivo; -quando in qualunque modo, arrechino danni morali o materiali all’Associazione. Le espulsioni sono decise dall’Assemblea a maggioranza dei suoi membri. Gli Associati espulsi per morosità potranno, dietro domanda, essere riammessi, pagando una nuova quota di iscrizione. Gli Associati potranno ricorrere contro il provvedimento secondo le modalità di cui all’art. 6 del presente Statuto.

ORGANI DELL’ASSOCIAZIONE

ART. 10 – Gli organi dell’Associazione sono: l’Assemblea degli Associati;

il Consiglio Direttivo; il Presidente; il Vice Presidente; il Segretario.

ART. 11 – L’Assemblea degli Associati è sovrana, è composta da tutti gli associati per i quali sussiste tale qualifica al momento della convocazione ed è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo, in sua assenza dal Vice Presidente e in mancanza di entrambi da un associato nominato dalla stessa Assemblea. La convocazione deve avvenire per comunicazione scritta e deve contenere oltre che gli argomenti posti all’ordine del giorno, l’indicazione del luogo, del giorno e dell’ora delle riunioni, sia in prima sia in seconda convocazione mediante mail inviata a tutti gli associati e pubblicazione dell’avviso sulla home page del sito web dell’Associazione e affissione nella sede sociale e operativa almeno dieci giorni prima della riunione.

ART. 12 – L’Assemblea degli associati ha le seguenti funzioni: a. approva gli indirizzi generali ed il programma delle attività proposte dal Consiglio Direttivo; b. approva il bilancio di previsione ed il bilancio consuntivo; c. nomina i componenti del Consiglio Direttivo; d. delibera circa l’ammissione, la sospensione, la radiazione e l’espulsione degli associati; e. modifica il presente statuto; f. approva il regolamento; g. delibera sull’eventuale destinazione degli utili di gestione, se consentito dalla Legge e dal presente statuto; h. delibera lo scioglimento e la liquidazione dell’Associazione nonché in ordine alla devoluzione del suo patrimonio; i. revoca il Presidente, con il voto favorevole della metà più uno degli associati. L’Assemblea ordinaria deve essere convocata dal Presidente del Consiglio Direttivo, almeno una volta all’anno per l’approvazione del bilancio consuntivo e preventivo. L’Assemblea Straordinaria deve essere convocata ogni qualvolta venga richiesta su domanda motivata e firmata dal almeno un decimo degli associati. Le delibere assembleari, oltre ad essere debitamente trascritte nel libro verbale delle Assemblee degli Associati, rimangono affisse nei locali dell’Associazione durante i dieci giorni che seguono l’Assemblea.

ART. 13 – In prima convocazione l’Assemblea è regolarmente costituita con la presenza di almeno la metà più uno degli associati e delibera validamente a maggioranza assoluta dei presenti su tutte le questioni poste all’ordine del giorno, salvo i casi nei quali lo Statuto preveda espressamente maggioranze diverse. In seconda convocazione l’Assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli associati intervenuti e delibera validamente a maggioranza assoluta dei presenti su tutte le questioni poste all’ordine del giorno, salvo i casi nei quali lo Statuto preveda espressamente maggioranze diverse.

ART. 14 – Ogni associato ha diritto ad un voto. E’ ammesso il rilascio di delega scritta purché ad altro associato. Un associato non può avere più di due deleghe. Le votazioni possono avvenire per alzata di mano o a scrutinio segreto, quando ne faccia richiesta almeno un decimo dei presenti.

ART. 15 – Il Consiglio Direttivo è composto da un numero minimo di tre Consiglieri ad un massimo di cinque eletti dall’Assemblea fra gli associati per la durata di tre anni. I suoi componenti possono essere rieletti e decadono qualora siano assenti ingiustificati per tre volte consecutive. In caso di dimissioni di un componente del Consiglio Direttivo viene cooptato il primo dei non eletti. Nella sua prima seduta il Consiglio Direttivo elegge fra i suoi membri il Presidente, il Vice Presidente e il Segretario .

ART. 16 – Il Consiglio Direttivo si riunisce ogni qualvolta il Presidente o la maggioranza dei propri componenti lo ritengano necessario e comunque almeno due volte all’anno per deliberare sugli atti della vita associativa. Le riunioni sono valide con la presenza di almeno la metà dei componenti. Le deliberazioni si adottano a maggioranza semplice. Il Consiglio Direttivo ha le seguenti funzioni: a. redige i programmi di attività sociale previsti dallo Statuto sulla base delle linee approvate dall’Assemblea; b. cura l’esecuzione delle deliberazioni dell’Assemblea; c. redige i rendiconti economico-finanziari da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea; d. stipula tutti gli atti e contratti di ogni genere inerenti all’attività sociale; e. determina l’ammontare delle quote annue associative e le modalità di versamento; f. svolge tutte le altre attività necessarie e funzionali alla gestione sociale.

ART. 17 – Al Presidente del Consiglio Direttivo compete la legale rappresentanza dell’Associazione e la firma sociale. Egli presiede e convoca l’Assemblea ordinaria ed il Consiglio Direttivo, gestisce l’ordinaria amministrazione dell’Associazione sulla base degli indirizzi emanati dall’Assemblea e dal Consiglio Direttivo ai quali riferisce sull’attività svolta. È responsabile della cassa sociale e provvede alle operazioni finanziarie. È autorizzato ad eseguire incassi ed accettazioni di donazioni di ogni natura a qualsiasi titolo provenienti da pubbliche amministrazioni, enti e privati rilasciandone quietanze liberatorie ed ha la facoltà di nominare avvocati nelle liti attive e passive riguardanti l’organizzazione innanzi a qualsiasi istanza giudiziaria.

ART. 18 – Il Segretario, che resta in carica tre anni ed è rieleggibile, è responsabile della custodia dei libri sociali, dei bilanci e della documentazione contabile dell’Associazione, oltre che dei verbali relativi alle deliberazioni degli organi previsti dal presente Statuto.

ART. 19 – Il Vice Presidente esercita le stesse funzioni del Presidente su delega dello stesso o in caso di sua assenza o impedimento.

PATRIMONIO DELL’ASSOCIAZIONE

ART. 20 – Il fondo patrimoniale dell’Associazione, utilizzabile unicamente per il funzionamento dell’Associazione e lo svolgimento delle sue attività statutarie, è costituito da: a. quote e contributi degli associati ed erogazioni liberali degli associati e di terzi; b. eredità, donazioni e legati; c. contributi dell’Unione europea, di organismi internazionali, dello Stato, delle Regioni, di Enti locali, di enti o istituzioni pubbliche anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell’ambito dei fini statutari;

d. entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati ovvero entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni a premi; e. proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzata al raggiungimento degli obiettivi istituzionali; f. altre entrate compatibili con le finalità sociali.

ART. 21 – Le somme versate per la tessera sociale e le quote annuali di adesione all’Associazione non sono né trasmissibili né rimborsabili in nessun caso.

BILANCIO CONSUNTIVO E PREVENTIVO

ART. 22 – Il bilancio consuntivo è annuale e riflette l’esercizio sociale che va dall’1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno e deve essere presentato dal Consiglio Direttivo all’Assemblea, che lo approva a maggioranza entro e non oltre il 30 giugno dell’anno successivo. L’eventuale attivo viene imputato al fondo sociale. Il bilancio preventivo è approvato con le stesse modalità di cui al precedente comma, entro e non oltre il 28 febbraio dell’anno a cui si riferisce. I bilanci devono restare depositati presso la sede sociale per i quindici giorni precedenti le assemblee che approvano i bilanci relativi, a disposizione di tutti coloro che abbiano motivati interessi di consultazione.

RESPONSABILITA’ PATRIMONIALE

ART. 23 – L’Associazione risponde, con i propri beni, dei danni causati per l’inosservanza delle convenzioni stipulate. L’Associazione, previa delibera del Consiglio Direttivo, può assicurarsi per i danni derivanti da responsabilità contrattuale ed extracontrattuale dell’Associazione stessa.

SCIOGLIMENTO DELL’ASSOCIAZIONE

ART. 24 – Lo scioglimento dell’Associazione deve essere deliberato dall’Assemblea degli associati con il voto favorevole di almeno tre quarti dei componenti dell’Assemblea stessa sia in prima, sia in seconda convocazione.

ART. 25 – In caso di scioglimento l’Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori, anche non associati, determinandone gli eventuali compensi. Il patrimonio residuo che risulterà dalla liquidazione è devoluto per fini di pubblica utilità conformi ai fini istituzionali dell’Associazione, sentito l’organismo di controllo di cui all’art. 3 della L. 662/’96 e salvo diversa destinazione imposta dalla Legge.

DISPOSIZIONI FINALI

ART. 26 – Per tutto quanto non previsto espressamente dal presente Statuto si rimanda alla normativa vigente in materia ed ai principi generali dell’ordinamento giuridico italiano.